Tra le diverse misure inserite nella legge di bilancio 2017,  la novità più rilevante per le imprese che lavorano con i condominii, e che la legge prevede che il pagamento dei suddetti corrispettivi agli appaltatori “deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati”. In sostanza, è ora vietato il pagamento in contanti: i condomini potranno pagare solo attraverso bonifico, assegno o bollettino postale (o qualsiasi moneta elettronica). L’inosservanza di questa disposizione è punita con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro per ogni violazione. Si consiglia, pertanto, di informare adeguatamente la propria clientela della vigenza di questa nuova disposizione legislativa e della sanzione prevista per la sua inosservanza.
Rileviamo che la nuova disposizione contribuirà a rendere effettivo l’obbligo introdotto dall’art. 1129 cod. civ. con la recente riforma del condominio, relativo all’apertura di un conto corrente (bancario o postale) intestato al condominio, obbligo finora spesso disatteso vista l’assenza di una sanzione efficace.

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio.

Dal 1° gennaio 2017, il versamento all’erario delle ritenute d’acconto del 4% – che i condomini devono trattenere sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi – potrà essere effettuato dal condominio quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500,00. Qualora si raggiunga questa soglia l’importo andrà versato nei tempi e nei modi finora in vigore, cioè entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento della fattura. Nel caso in cui la soglia di 500,00 euro non venga raggiunta (ciò che accadrà nella stragrande maggioranza dei casi), il versamento dovrà comunque essere eseguito entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ogni anno.