L’ Agenzia delle Entrate ha approvato il modello Certificazione Unica che dal 2015 contiene anche il modello di certificazione delle ritenute operate

 Con provvedimento del 15/01/2015 prot. 4790  l’Agenzia Entrate ha approvato il modello Certificazione Unica “CU”.

 Tale modello prende il posto della certificazione unica dei redditi (CUD), aggiungendo anche la parte riguardante le certificazioni delle ritenute operate.

 Il “CU” riguarda:

  • redditi da lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi);
  • redditi da lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR;
  • provvigioni – anche occasionali o da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta – relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari, corrispettivi contratti d’appalto, indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di funzioni notarili o dell’attività sportiva di natura autonoma (lettere d, e, f, articolo 17, comma 1, del TUIR);
  • tutte le relative ritenute d’acconto e detrazioni effettuate.

 In particolare, in riferimento all’ultimo punto, il nuovo modello nato come “CU 2015” deve quindi essere utilizzato anche per la certificazione delle ritenute operate a fornitori e sostituisce le certificazioni su carta libera, non più utilizzabili, come da provvedimento di approvazione del 15/01/2015 (estratto):

 

1.4 Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi elencati al precedente punto 1.1 erogati nell’anno 2014 prima dell’approvazione della certificazione di cui al presente provvedimento, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2015 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998.”

 

Il nuovo modello di certificazione, incluso dal modello “CU 2015” deve quindi essere consegnato ai percepenti (fornitori) entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (così come avveniva con la vecchia certificazione su carta libera) e, novità introdotta dal 2015, deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno di competenza.

 

Con riferimento alla trasmissione telematica, è previsto che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applichi una sanzione di cento Euro e che, nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applichi se la certificazione corretta è inviata entro i cinque giorni successivi al 7 marzo (come da pag. 3 dell’allegato A del provvedimento AdE del 15/01/2015).

 

Si evidenzia che nelle “Istruzioni per la compilazione” dell’Agenzia delle Entrate

tra i soggetti obbligati all’invio della nuova certificazione (pag. 2),sono presenti anche i condomini (articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).